S.C.I.A per vendita presso il domicilio dei consumatori

Cos’è
E’ una SCIA ( Segnalazione Certificata Inizio Attività) che deve essere presentata al Comune per esercitare un’attività di vendita presso il domicilio dei consumatori. Normativa di riferimento art. 19 del d.lgs 114/98  l.248/  del 4/08/2006
A cosa serve
Ad esercitare la vendita al dettaglio o la raccolta  di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori.
Chi può fare la richiesta
Coloro che  sono in possesso dei requisiti  morali previsti dall’art. 5 , commi 2 e 4 del D.lgs 114/98 (In caso di Società  i requisiti devono essere dichiarati da tutti i soci)e dei requisiti professionali  richiesti dall’art.5 comma 5    nel caso trattasi di commercio per il settore alimentare (1. aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare presso la Camera di Commercio; 2. avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado all’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS; 3.Iscrizione al REC, antecedente al  luglio 2006 nel settore alimentare). 
 (In caso di Società i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante  preposto, nominato con apposito atto). 
Dove rivolgersi
Ufficio Attività produttive, Via San Francesco 5, Statte
A chi rivolgersi Responsabile del procedimento: Sig.ra Filomena Tinelli
Quando
Apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,30.
Come: tempi e modalità di richiesta,documenti da presentare,modulistica
La SCIA, redatta in regime di autocertificazione, deve essere compilata  su  apposito modulo da presentare all’ufficio protocollo, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento, quando si intende iniziare un’attività  di spaccio interno  che , ai sensi della L. n. 122/2010,può iniziare contestualmente.
Costi per il cittadino
Nessun costo per il cittadino
Termini di conclusione del procedimento
La presentazione della SCIA costituisce titolo necessario per intraprendere con decorrenza immediata l’esercizio dell’attività. Il Comune dispone di sessanta giorni, dalla data di presentazione della SCIA, per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi della stessa, salvo che l'interessato, ove sia possibile, provveda a conformare l'attività alla normativa vigente entro un termine, non inferiore a trenta giorni, fissato dal Comune stesso. Il Comune, tuttavia, ha la facoltà di assumere provvedimenti inibitori in autotutela con effetto immediato e può, altresì, adottare sempre ed in ogni tempo provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività in caso di dichiarazioni o attestazioni mendaci da parte degli interessati, ferma restando la denuncia all'Autorità giudiziaria per i profili di natura penale.