S.C.I.A per subingresso in media struttura di vendita

Cos’è 
E’ una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività )che deve essere presentata  al Comune in caso di subingresso/Variazione/cessazione di un esercizio commerciale  da 251 a 2500 mq).(Normativa di riferimento D.lgs n. 114 del 31/03/1998;  L.248 del 4/08/2006;L.R. 11/2003 e ss.mm. ; regolamento Comunale medie strutture di vendita)
A cosa serve
A subentrare o variare(ridurre :  la superficie di vendita   e/o modificare  settore merceologico) o cessare un’attività di commercio al dettaglio per la vendita di prodotti relativi al settore alimentare e non, su una superficie di vendita da 251 a 2500 mq. (M1 da 251 a 600 mq- M2 da 601 a 1500 mq- M3 da 1501 a 2500 mq) ove per superficie di vendita si intende l’area destinata alla vendita  compresa quella occupata da banchi, scaffali e simili. Non costituisce area di vendita quella destinata a magazzino, laboratorio, uffici, servizi).
Chi può fare la richiesta
Per il settore non alimentare
quanti siano in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5  commi 2e 4 del D.lgs 114/98 e requisiti inerenti l’assenza di cause di divieto,decadenza o sospensione  di cui all’art. 10 L. n. 575 del 31.05.1965 ,cosiddetta “Normativa Antimafia".
In caso di Società  i requisiti devono essere dichiarati da tutti i soci.
Per il settore alimentare oltre  ai requisiti morali  è richiesto  uno dei requisiti professionali previsti dall’art. 5 comma  5 del D.lgs  114/98, ossia:
-aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla Regione Puglia;
-avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari;
-avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado all’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS.
In caso di Società i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o da  preposto  nominato con apposito atto.
Dove rivolgersi
Ufficio Attività produttive, Via San Francesco 5, Statte
A chi rivolgersi
Responsabile del procedimento:Sig.ra  Filomena Tinelli
Quando
Apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,30.
Come: tempi e modalità di richiesta,documenti da presentare,modulistica
La SCIA , redatta in regime di autocertificazione, deve essere compilata  su  apposito modulo ( COM3)da presentare, unitamente al documento identificativo ,al Suap tramite l’ufficio protocollo .
   Nell’istanza il soggetto interessato dichiara:
-i dati personali ;
-di essere in possesso dei requisiti morali  e professionali,nel caso trattasi di settore alimentare, prescritti dall’art. 5 comma 2 e 4 del Decreto  modificato dall’art. 6 della Legge Regionale;
In caso di Subingresso: il subentrante , in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 della L.R., può iniziare l’attività allegando alla SCIA, entro 60 gg dalla sua redazione,l’atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell’esercizio L’inosservanza dei termini sopra citati comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dai commi 3 e 6 dell’art 27 della L.R.
Il trasferimento della gestione e della titolarità di una media struttura di vendita a causa di morte comporta il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione.
L’autorizzazione del “de cuius” è reintestata  all’erede o agli eredi in possesso dei requisiti previsti dalla L.R.,che ne facciano comunicazione,purché gli stessi abbiano nominato un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici  con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
L’erede o gli eredi possono iniziare l’attività presentando al Comune la SCIA di subingresso sul modello COM 3,entro 6 mesi dal decesso .La mancata comunicazione nei termini sopra citati comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dai commi 3 e 6 dell’art 27 della L.R.
In caso di morte del titolare,il soggetto subentrante privo dei requisiti previsti per l’attività commerciale, ha 1 anno di tempo dal decesso  per ottenerli, previa richiesta di sospensione  dell’attività da farsi al  Comune.
In caso di riduzione di sup. di vendita alla comunicazione dovrà essere allegata:
- la planimetria del locale prima della riduzione della superficie di vendita e la planimetria del locale a seguito della riduzione avvenuta, redatte in opportuna scala da un tecnico abilitato con la suddivisione tra superficie di vendita e superficie utilizzata per altri usi.
L’eventuale successivo ampliamento della medesima media struttura oggetto di precedente riduzione di superficie  di vendita  è soggetta a nuova autorizzazione(ex art. 5) .
In caso di attivazione  di un nuovo settore o di ampliamento di un settore esistente,(purché non alimentare) o di cambiamento merceologico nell’ambito di una  superficie già autorizzata, è soggetta alla sola SCIA cui va allegata planimetria con evidenziate le nuove ripartizioni di superfici di vendita .Il caso di inserimento di settore con maggior carico urbanistico, comporta l’adeguamento degli standard a parcheggi pertinenziali  che vanno documentati con appositi elaborati tecnici.
Costi per il cittadino
Nessun costo per il cittadino
Termini di conclusione del procedimento
  La presentazione della SCIA costituisce titolo necessario per intraprendere con decorrenza immediata l’esercizio dell’attività.
 Il Comune dispone di sessanta giorni, dalla data di presentazione della SCIA, per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi della stessa, salvo che l'interessato, ove sia possibile, provveda a conformare l'attività alla normativa vigente entro un termine, non inferiore a trenta giorni, fissato dal Comune stesso.
 Il Comune, tuttavia, ha la facoltà di assumere provvedimenti inibitori in autotutela con effetto immediato e può, altresì, adottare sempre ed in ogni tempo provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività in caso di dichiarazioni o attestazioni mendaci da parte degli interessati, ferma restando la denuncia all'Autorità giudiziaria per i profili di natura penale.