Denuncia inizio attività del commercio di cose antiche o usate

Cos’è   A Cosa Serve
L’esercizio dell’attività di vendita di cose antiche e usate è soggetto a quanto disposto dall’art. 126 del T.U.L.P.S., dal R.D. 635/1940, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs.114/98 e dal D.P.R. n. 311 del 28/05/01.
Le citate disposizoni di legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d’arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio e alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati.
Chi può fare la richiesta
“Il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società di persone o di capitali che hanno potere di gestione attiva nella società devono possedere i seguenti requisiti:
a)    non essere mai stati dichiarati falliti o, se dichiarati tali, aver ottenuto la riabilitazione;
b)    non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo fatto salvo il caso di aver ottenuto la riabilitazione;
c)    non essere stati sottoposti all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
d)    le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta;
e)    le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei figli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto;
f)     la licenza di pubblico esercizio non può essere data a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti;
g)    che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575"  e succ. mod. (antimafia).”
Modalità di autorizzazione
L’esercizio dell’attività di vendita di cose antiche e usate è soggetto primieramente alla presentazione della comunicazione di vicinato (per gli esercizi commerciali aventi una superficie di vendita  inferiore a 250 mq.) o all’acquisizione dell’autorizzazione commerciale ( per gli esercizi commerciali aventi una superficie di vendita superiore a 250 mq) di cui al d. lgs. 114/98, e successivamente la dichiarazione prevista dall’art. 126 del T.U.L.P.S.
Il soggetto che dichiara che intende avviare l’esercizio dell’attività di cose antiche e usate deve presentare una comunicazione allo Sportello Unico per le attività produttive contenente:
a)      le proprie generalità, complete, il numero di codice fiscale, lo stato ed il proprio domicilio ed il possesso dei requisiti morali di cui all’art. 11 del T.U.L.P.S;
b)      indicazione se si fa commercio di oggetti aventi valore storico o artistico oppure di oggetti usati quali oggetti d’arte e cose antiche, di pregio e preziose.
Alla comunicazione dovrà essere allegata:
a)      fotocopia documenti d’identità.
b)      Copia della comunicazione di vicinato
Constata la regolarità della dichiarazione/comunicazione, lo Sportello Unico notifica al titolare dell’attività una copia della dichiarazione presentata, quale presa d’atto.
Registro delle operazioni giornaliere
Tutti i commercianti di cose antiche o di cose usate devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente. Questo registro deve essere preventivamente vidimato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive.Nel registro devono essere indicati di seguito e senza spazi bianchi, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell’operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.
L’attività può essere iniziata a vidimazione avvenuta del registro delle operazioni giornaliere, per la quale è dovuta l’imposta di bollo per ogni cento pagine o frazione di cento pagine, in base alla tariffa allegato A), parte prima, art. 22, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive variazioni tariffarie.
Dove rivolgersi
Ufficio commercio, C/o il Comune di Statte, Via S. Francesco 5, Statte 
A chi rivolgersi
Responsabile del Procedimento :Sig.ra  Filomena Tinelli
 Quando 
Apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,30
Normativa di riferimento
Art. 126 T.U.L.P.S.;art. 19 D.P.R. n. 616/77;D. Lgs 114/98;D.P.R. 311/01 
Costi
Nessun costo
Procedimenti collegati

  • Certificazione antimafia
  • Verifica requisiti oggettivi

 

 

Procedimenti collegati a seconda dei casi

  • Comunicazione cessazione attività
  • Comunicazione trasferimento attività
  • Comunicazione variazione ragione sociale 

Uffici collegati

Settore:Prefettura Taranto: Certificazione antimafia
Settore: Procura della Repubblica – Taranto
Motivo di collegamento: Verifica requisiti soggettivi