S.C.I.A per apertura e sviluppo di un'attività di esercizio di vicinato

Cos’è
E’ una SCIA( Segnalazione Certificata Inizio Attività)che deve essere presentata  al Comune in caso di apertura, sub ingresso,variazioni (trasferimento di sede,  ampliamento della superficie di vendita, variazioni del settore merceologico) di un esercizio di vicinato (fino a 250 mq).
(Normativa di riferimento D.lgs n. 114 del 31/03/1998;  L.248 del 4/08/2006; D. L.vo 59/10 (art. 65)
A cosa serve
A svolgere attività di commercio al dettaglio per la vendita di prodotti relativi al settore alimentare e non, su una superficie di vendita inferiore a 250 mq. (per superficie di vendita si intende l’area destinata alla vendita  compresa quella occupata da banchi, scaffali e simili. Non costituisce area di vendita quella destinata a magazzino, laboratorio, uffici, servizi).
Chi può fare la richiesta
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Per il settore non alimentare quanti siano in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5  commi 2e 4 del D.lgs 114/98 e requisiti inerenti l’assenza di cause di divieto,decadenza o sospensione  di cui all’art. 10 L. n. 575 del 31.05.1965 ,cosiddetta “Normativa Antimafia".
In caso di Società  i requisiti devono essere dichiarati da tutti i soci.
Per il settore alimentare oltre  ai requisiti morali  è richiesto  uno dei requisiti professionali previsti dall’art. 5 comma  5 del D.lgs  114/98, ossia:
-  aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla Regione Puglia;
- avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari;
-avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado all’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS.
In caso di Società i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o da  preposto  nominato con apposito atto.
Dove rivolgersi
Ufficio Attività produttive, Via San Francesco 5, Statte
A chi rivolgersi
Responsabile del procedimento:Sig.ra  Filomena Tinelli
Quando
Apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,30.
Come: tempi e modalità di richiesta,documenti da presentare,modulistica
La SCIA, redatta in regime di autocertificazione, deve essere compilata  su  apposito modulo da presentare all’ufficio protocollo quando si intende iniziare /subentrare/Variare/ un’attività  di esercizio di vicinato che , ai sensi ,può iniziare contestualmente.
Al modello va allegata copia di un  documento identificativo.
I locali oggetto della richiesta (apertura attività commerciale di vendita al dettaglio) devono avere sempre l’agibilità con destinazione d’uso commerciale.
Per esercitare attività commerciale nel settore alimentare è necessario presentare anche DIA sanitaria alla ASL competente per territorio (Asl di Massafra)
Alcune particolari attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti  sia necessario il diploma ( es. Ottico, Ortopedico, Erborista).
I modelli debbono essere compilati in n. 3 copie:
1.        una per il Comune;
2.        una per  l’impresa.
3.     una per la Camera di Commercio
Costi per il cittadino
Nessun costo per il cittadino
Termini di conclusione del procedimento
 La presentazione della SCIA costituisce titolo necessario per intraprendere con decorrenza immediata l’esercizio dell’attività.
 Il Comune dispone di sessanta giorni, dalla data di presentazione della SCIA, per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi della stessa, salvo che l'interessato, ove sia possibile, provveda a conformare l'attività alla normativa vigente entro un termine, non inferiore a trenta giorni, fissato dal Comune stesso.
 Il Comune, tuttavia, ha la facoltà di assumere provvedimenti inibitori in autotutela con effetto immediato e può, altresì, adottare sempre ed in ogni tempo provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività in caso di dichiarazioni o attestazioni mendaci da parte degli interessati, ferma restando la denuncia all'Autorità giudiziaria per i profili di natura penale.