Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28
Taranto, 20 febbraio 2006
Telefax
e p.c.
Ai Segretari e Rappresentati provinciali dei partiti, movimenti e gruppi politici
LORO SEDI
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LORO SEDI
Ai Direttori delle emittenti
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LORO SEDI
Prot. N. 1478/S.E.
Oggetto: Consultazioni politiche del 9 e 10 aprile 2006.
Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
In vista delle consultazioni indicate in oggetto il Ministero dell’Interno ha rammentato che l’art. 9 , comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.
In relazione a tale disciplina, il successivo art. 13 della legge ha disposto l’abrogazione dell’art. 5 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e, implicitamente, anche dell’art. 29, comma 6 della legge 25 marzo 1993, n. 81, i quali, con formulazione identica, vietavano alle Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di propaganda, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.
Tutto ciò premesso, si precisa che l’espressione “Pubbliche Amministrazioni” deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle prossime elezioni politiche o amministrative possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture, assegnati alle Pubbliche Amministrazioni medesime per lo svolgimento delle loro competenze.
In tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l’efficacia giuridica degli atti amministrativi.
L’ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nell’art. 9 sembra nascere dall’opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, non solo nella scelta delle comunicazioni da consentire in periodo elettorale, ma anche nelle forme e nei modi in cui queste comunicazioni devono essere effettuate.
In tal senso vanno lette, a parere del Ministero dell’Interno, i riferimenti a “forme personali” ed alla “indispensabilità” della attività di comunicazione per l’assolvimento delle funzioni proprie.
VISTO:
IL PREFETTO
(Alecci)