Acquisto del diritto al voto per i dichiarati falliti.

Taranto, 30 gennaio 2006

Prot. n. 854 - area II – S.E. 

Sigg. Sindaci e Commissari 

Comuni Provincia

LORO SEDI

RACCOMANDATA  ANTICIPATA A MEZZO FAX

Sigg. Presidenti Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali

TARANTO

GINOSA

GROTTAGLIE 

MANDURIA

MARTINA FRANCA 

OGGETTO:          Acquisto del diritto al voto per i dichiarati falliti.                               Cancellazione dalle liste elettorali degli elettori irreperibili. 

            In vista dei prossimi adempimenti dei comuni connessi alle operazioni di revisione delle liste elettorali, il Ministero dell’interno ha ritenuto opportuno fornire le seguenti indicazioni.

 

a)     Disposizioni abrogative in materia di limitazioni personali del fallito.

 

Nel supplemento ordinario n. 13/L alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio u.s. – Serie Generale – è stato pubblicato il D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, concernente “Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’art. 1, comma 5, della legge 14 magio 2005, n. 80”.

 

L’art. 152 del provvedimento in questione ha disposto, tra l’altro, l’abrogazione dell’art. 2, comma 1, lettera a), del Testo Unico in materia di elettorato attivo, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, che comminava la perdita della capacità elettorale per i soggetti dichiarati falliti.

 

            Conseguentemente, a decorrere dal 16 gennaio 2006 (data di entrata  in vigore della suddetta disposizione a norma dell’art. 153 del medesimo D. Lgs.), non essendo più operante la predetta previsione di legge, gli elettori già cancellati dalle liste elettorali a seguito di dichiarazioni di fallimento riacquistano il diritto elettorale.

 

            Codesti comuni, quindi, nella prima revisione dinamica utile, dovranno procedere alla reiscrizione dei predetti elettori nelle liste elettorali, previa acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di legge per l’esercizio del diritto di voto nel comune.  

 

            Premesso quanto sopra, devono considerarsi conseguentemente modificate le istruzioni per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, impartite con circolare MIAITSE a carattere permanente n. 2600/L del 1° febbraio 1986.

 

b)     Cancellazione dalle liste elettorali di persone irreperibili

 

Pervengono al Ministero dell’Interno ed a questa Prefetura quesiti in merito alle procedure di cancellazione dalle liste elettorali di quei connazionali già cancellati dall’AIRE per irreperibilità presunta a seguito di apposita comunicazione consolare, nell’ambito della recente operazione di “mailing” avviata di concerto tra il citato Ministero e il Ministero degli Affari Esteri.

 

Come è noto, ai sensi delle disposizioni vigenti, le cancellazioni dalle liste elettorali per irreperibilità non possono che intervenire in sede di revisione semestrale da concludersi entro i mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.

 

Ne consegue necessariamente che tali elettori non potranno essere cancellati in occasione delle revisioni dinamiche straordinarie che interverranno nei prossimi mesi.

Resta inteso che codesti comuni – per le elezioni politiche e come già avvenuto in occasione delle precedenti consultazioni referendarie di applicazione della legge n. 459/01 sul voto per corrispondenza – dovranno comunque procedere a depennare dalle liste sezionali destinate ai seggi i predetti elettori, in quanto “ricompresi” nel corpo elettorale della circoscrizione Estero.

 

Come è noto, infatti l’elenco degli elettori italiani residenti all’estero, ai sensi della citata legge n. 459/2001 e del D.P.R. n. 104/03, è predisposto dal Ministero dell’Interno previo allineamento dei dati contenuti nell’AIRE centrale e negli schedari consolari.

 

 Pertanto, tutti i cittadini residenti  all’estero in possesso del diritto di elettorato attivo, che non hanno esercitato l’opzione per il voto in Italia e non risiedono in paesi in cui non si può votare per corrispondenza ai sensi dell’art. 19 della predetta legge, dovranno essere comunque depennati dalle liste sezionali dei comuni, in quanto già inclusi nell’elenco degli elettori all’estero che, ovviamente, non conterrà le posizioni degli elettori già cancellati per irreperibilità dall’AIRE.

 

Qualora tali elettori si presentassero agli uffici consolari chiedendo di esprimere il voto per corrispondenza, saranno ammessi al voto dal console ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 104/03.

 

Viceversa, nel caso  in cui i medesimi elettori (quelli cioè già cancellati per irreperibilità dall’AIRE) chiedessero di votare in Italia, il comune potrà procedere all’ammissione al voto a norma dell’art. 32 bis del D.P.R. n. 223/1967, previa verifica che per tali nominativi non sia stata richiesta al medesimo comune, dall’ufficio consolare, l’ammissione al voto nella circoscrizione Estero.

 

Si pregano le SS.LL. di vigilare attentamente sulla puntuale osservanza delle presenti istruzioni affinché sia assicurata l’assoluta regolarità nella tenuta e revisione delle liste elettorali. 

IL Prefetto

(Alecci)