Conteggio informatizzato del voto in occasione delle elezioni politiche del 2006.
Prot. n. 1047 – area II – S.E.
Taranto, 3 febbraio 2006
raccomandata
Sigg. Sindaci e Commissari
Comuni della provincia
Loro Sedi
Oggetto: Conteggio informatizzato del voto in occasione delle elezioni politiche del 2006.
1. Con la legge 27 gennaio 2006, n. 22, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto-Legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante “disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori Osce, in occasione delle prossime elezioni politiche”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 23 del 28 gennaio 2006, è stata prevista la rilevazione informatizzata dei risultati degli scrutini negli uffici elettorali di sezione da individuare, con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, in misura non superiore al 25 per cento del totale nazionale delle sezioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
2. Tale previsione rappresenta il naturale sviluppo delle due iniziative realizzate, rispettivamente, in occasione dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (12 e 13 giugno 2004) in 1.502 sezioni elettorali, ripartite su tutto il territorio nazionale, e durante le consultazioni regionali del 3 e 4 aprile
La rilevazione informatizzata dello scrutinio delle elezioni politiche del 2006, prevista dal primo comma dell’articolo 2 della legge n. 22/2006, sarà effettuata negli uffici elettorali di sezione presenti sul territorio delle regioni Liguria, Lazio, Sardegna e Puglia, così come individuate con decreto del ministro dell’interno, di concerto con il ministro per l’innovazione e le tecnologie, datato 23 gennaio 2006.
Facendo salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, il legislatore, al secondo comma del citato articolo, ha previsto che nei predetti uffici elettorali di sezione la rilevazione informatizzata dei risultati dello scrutinio venga effettuata da un operatore informatico nominato dal Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici.
A tal proposito le Signorie Loro sono pregate di fornire, con cortese urgenza, l’elenco aggiornato degli uffici elettorali di sezione del rispettivo Ente, unitamente ai relativi indirizzi.
3. Conformemente a quanto previsto dal terzo comma del predetto articolo 2, l’operatore informatico effettua, all’interno dell’ufficio elettorale di sezione e mediante apposito strumento informatico, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda con riferimento al voto di lista, in relazione allo scrutinio per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, che si terranno nella primavera del 2006.
La rilevazione sarà svolta secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell’Interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie.
Ai fini della riuscita della predetta rilevazione, il Presidente dell’ufficio elettorale di sezione, nello svolgimento delle operazioni di spoglio delle schede, effettuate ai sensi degli articoli 68, 69, 70 e 71 del Testo Unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, tiene anche conto, secondo quanto espressamente previsto dal terzo comma dell’articolo 2 della predetta legge, delle esigenze connesse alle modalità operative della rilevazione informatizzata.
Il medesimo Presidente, in caso di assenza o impedimento dell’operatore informatico ovvero di difficoltà tecniche o operative nell’effettuazione della rilevazione, procede comunque nelle operazioni di scrutinio secondo le disposizioni vigenti.
In tal caso, al termine delle predette operazioni di scrutinio il coordinatore di plesso acquisisce dal Presidente dell’ufficio elettorale di sezione le risultanze delle tabelle cartacee, per la loro successiva trasmissione informatica.
4. Fatto salvo quanto previsto nel caso di impossibilità di realizzare la rilevazione informatizzata, a conclusione delle operazioni di spoglio delle schede, il Presidente dell’ufficio elettorale di sezione attesta, ai sensi del quarto comma dell’articolo 2 della legge n. 22/2006, la conformità degli esiti della rilevazione informatizzata dello scrutinio rispetto a quelli risultanti dall’annotazione sulle tabelle di scrutinio cartacee.
In caso di discordanza tra i risultati, il Presidente, senza per questo procedere ad ulteriori verifiche, provvede agli adempimenti previsti dalla legge, tenendo conto dei risultati riportati sulle tabelle di scrutinio cartacee e comunica all’operatore informatico le risultanze delle predette tabelle, consentendo la loro successiva trasmissione informatica a cura dell’ operatore.
Sempre al termine delle operazioni di spoglio, le attestazioni di cui al quarto comma dell’articolo 2 (una per l’elezione del Senato della Repubblica e l’altra per l’elezione della Camera dei Deputati), unitamente ad ogni eventuale, ulteriore documentazione cartacea prodotta dall’operatore informatico, saranno inserite a cura del Presidente di seggio nelle apposite buste.
In caso di discordanza con i risultati della rilevazione informatizzata, nelle predette buste il Presidente inserirà anche la stampa dei risultati riportati sulle tabelle di scrutinio cartacee e comunicate all’operatore informatico, per la loro trasmissione.
Le predette buste, chiuse e sigillate dal Presidente dell’ufficio elettorale di sezione, saranno inviate, per il tramite del Comune, a questa Prefettura, per la custodia della documentazione ivi contenuta.
Inoltre, il Ministero dell’Interno richiama fin d’ora, l’attenzione delle Signorie Loro sulla necessità che i rispettivi comuni interessati dalla rilevazione informatizzata dello scrutinio, prevista dall’articolo 2 della legge n. 22/2006, continuino in ogni caso a trasmettere, secondo la procedura tradizionale, i risultati dello scrutinio con riferimento ad ogni singola sezione a questa Prefettura.
5. Non appena pronto, sarà inviato alle Signorie Loro, per le conseguenti comunicazioni ai Presidenti degli uffici elettorali di sezione, l’elenco nominativo degli operatori informatici di sezione, che dovranno operare negli uffici elettorali di sezione, e quello dei coordinatori informatici delle sezioni ubicate nel medesimo edificio, appositamente predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie.
In particolare, il coordinatore informatico, ricevuti i dati dello scrutinio dagli operatori informatici delle sezioni ubicate nel medesimo edificio, provvederà a trasmetterli alle strutture informatiche all’uopo costituite, le quali, a loro volta, memorizzeranno i predetti dati in un apposito archivio elettronico che sarà interconnesso al sistema informativo della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell’Interno.
6. Per quanto riguarda gli aspetti operativi della rilevazione informatizzata, compresi quelli relativi alla sicurezza informatica, si segnala che gli stessi saranno curati direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie e che la medesima rilevazione, sul piano concreto, è svolta secondo le direttive, l’organizzazione e l’assistenza tecnica del predetto Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie.
Alla presente si unisce, per quanto riguarda gli aspetti specifici della rilevazione e la sua attuazione sul campo, copia della direttiva a firma del capo del Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il successivo inoltro ai presidenti degli uffici elettorali di sezione.
La predetta direttiva, dopo una necessaria introduzione, individua gli attori coinvolti nella rilevazione, ne illustra le linee guida, specifica l’architettura tecnologica ed il flusso delle operazioni da realizzare, precisa i requisiti adottati per quanto riguarda la sicurezza informatica, descrive nel dettaglio il ruolo degli operatori informatici, unitamente alle modalità operative cui gli stessi devono attenersi, nonché i referenti del progetto.
La medesima direttiva contiene, inoltre, i riferimenti utili della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie, cui potranno essere rivolte eventuali richieste di precisazioni sul piano tecnico, relativamente alla rilevazione in parola.
7. Tanto premesso, si pregano le Signorie Loro di voler informare dettagliatamente dell’iniziativa in oggetto i dipendenti uffici, al fine anche di coordinare le modalità operative più idonee per la sua realizzazione in sede locale, segnalando nel contempo a questa Prefettura ogni eventuale criticità di natura tecnico-organizzativa, che dovesse emergere in relazione alla fase preparatoria della rilevazione informatizzata dello scrutinio ed alla sua riuscita.
8. Nel sottolineare la grande importanza che riveste la descritta rilevazione informatizzata dello scrutinio delle elezioni politiche del 2006 nell’ambito del più vasto processo di trasformazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione al fine di migliorare, tra l’altro, la soddisfazione dei cittadini per i servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione, si confida nella consueta, fattiva disponibilità e collaborazione delle Signorie Loro, affinché venga posta in essere ogni ulteriore, utile iniziativa, in sede locale, per il successo della rilevazione in oggetto.
Tornerà gradito un cenno di assicurazione.
IL PREFETTO (Alecci)
