I.U.C. ? IMPOSTA UNICA COMUNALE ? ANNO 2017 2

Anteprima: 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

INFORMA

 

Visti i commi dal 639 al comma 714, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013;

Visto il Regolamento IUC approvato con delibera del C.C. n. 17 del 07/08/2014;

Viste le deliberazioni del C.C. n. 18 e 20 relative all’approvazione delle aliquote e tariffe IUC per l’anno 2014;

Vista la deliberazione del C.C. n. 24/2015 relativa all’approvazione delle aliquote e detrazioni TASI per l’anno 2015;

Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208

 

I.M.U. - ACCONTO ANNO 2017

Entro il 16 GIUGNO 2017 deve essere effettuato il versamento dell’acconto o rata unica dell’imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l’anno d’imposta 2017.

 

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO:

Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208

Per le abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale è prevista un agevolazione di legge pari al dimezzamento della base imponibile, a cui deve essere applicata l’aliquota ordinaria adottata dall’Ente fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1 – A/8 e A/9.

Per usufruire del beneficio devono manifestarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

-          il contratto di comodato sia registrato;

-          il comodante possieda un solo immobile a uso abitativo in Italia;

-          il comodante  risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente  nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non sia classificato nelle categorie A/1-A/8-A/9.

Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2018.

 

AREE FABRICABILI

Il giorno 11 giugno 2015 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia la delibera di approvazione del nuovo piano regolatore del Comune di Statte.

Dalla stessa data è disponibile sul sito del comune di Statte (www.comunedistatte.gov.it) l’intera documentazione  attraverso la quale è possibile verificare la nuova destinazione urbanistica dei terreni.

 

ALIQUOTE: Si riportano le aliquote del tributo:

 

Fattispecie

Aliquota

Detrazioni

Abitazione principale di cat. A1, A8, A9 e pertinenze (nei limiti di legge)

0,47%

€ 200,00

Tutti gli altri immobili

1,06%

-

 

Quota riservata allo Stato:

Dell’imposta dovuta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota del 1,06 per cento, la quota statale è pari all’imposta calcolata applicando l’aliquota statale di base dello 0,76 per cento (è riservata al comune la restante imposta calcolata applicando l’aliquota dello 0,3 per cento);

 

Versamento:

L’importo della prima rata è pari al 50% dell’imposta calcolata applicando le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il codice comune da indicare nel modello F24 è M298. Nel versamento dell’imposta relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, è necessario separare la quota comunale da quella statale.

L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 12,00.

 

Tipologia immobili

Codice tributo IMU Quota COMUNE

Codice tributo IMU quota STATO

Abitazione principale cat. A1, A8, A9 e pertinenze

3912

=====

Immobili ad uso produttivo cat. D

3930

3925

Altri fabbricati

3918

=====

Aree fabbricabili

3916

=====

Terreni agricoli

3914

=====

 

Dichiarazione IMU: I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

 

T.A.S.I. (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

 

E’ STATO ABOLITO IL PAGAMENTO DELLA TASI relativamente all’ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9(Legge 28 dicembre 2015 n. 208).

Aliquote: Si riportano le aliquote del tributo:

 

Tipologia immobili

Aliquota 

 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A/1-A/8-A/9)

2,5 per mille

Esente Legge n.208/15

Abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9

0,0 per mille

-

Altri immobili

0,0 per mille

-

 

T.A.R.I. (TASSA RIFIUTI )

Dichiarazione: I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Esenzioni: sono concesse su domanda degli interessati, da presentare annualmente entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, nei limiti delle condizioni previste dall’art. 54 del Regolamento IUC. In caso di dichiarazione tardiva l’agevolazione, se riconosciuta, decorre dalla data di presentazione.

 

L’Ufficio Tributi di questo Comune, sito in via San Francesco n.5, è a disposizione per fornire ogni informazione in merito all’applicazione della IUC nei seguenti giorni: lunedì e venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e mercoledì dalle 16.00 alle 17.30.

Sul sito del Comune di Statte, www.comunedistatte.gov.it, è possibile:

1) visualizzare il Regolamento IUC, le deliberazioni del C.C. relative all’approvazione delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni IUC e la Guida Tributo IUC (mediate la sezione IUC);

2) calcolare l’IMU  (compilando il modello di versamento F24).

 

Statte, lì 30/05/2017                                                                                                                                                                                                                                   Il Funzionario Responsabile

                                                                                 Dott.ssa Monica GRECO