I.U.C. ? IMPOSTA UNICA COMUNALE ? ANNO 2014

           COMUNE DI STATTE

             PROVINCIA DI TARANTO

 

 

I.U.C. – IMPOSTA UNICA COMUNALE – ANNO 2014

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

INFORMA

 

I.M.U. - ACCONTO ANNO 2014

 

Visto l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla L. n. 214 del  22.12.2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;

Visto l’art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296;

Visto l’art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44;

Visto l’art. 1, comma 380, della legge 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013);

Visto il D.L. n. 35 dell’08/04/2013;

Visto il D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, recante “interventi urgenti in tema di IMU”

Visto l’art. 1 della Legge n. 147/2013;

Visto il Decreto Legge n. 16/2014;

 

1) che entro il 16 GIUGNO 2014 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l’anno d’imposta 2014;

2) che l’imposta municipale propria non si applica:

 

a) al   possesso   dell’abitazione  principale e  delle pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle  categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle  infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

f) ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati;

Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Base imponibile:

-          Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

Cat. A (no A/10)

160

Cat. A/10

80

Cat. B

140

Cat. C/1

55

Cat. C/2-C/6-C/7

160

Cat. C/3-C/4-C/5

140

Cat. D (no D/5)

65

Cat. D/5

80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

-          Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;

-          Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92).

Aliquote: Si riportano le aliquote del tributo:

Fattispecie

Aliquota

Abitazione principale cat. A1, A8, A9 e pertinenze (nei limiti di legge)

0,47%

Tutti gli altri immobili

1,06%

Ai fini del tributo è abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le

unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Detrazione: per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificate nelle cat. A1, A8, A9, compete una detrazione di imposta di € 200, da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Calcolo dell’imposta: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota e l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Quota riservata allo Stato: 

Dell’imposta dovuta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota del 1,06 per cento, la quota statale è pari all’imposta calcolata applicando l’aliquota statale di base dello 0,76 per cento (è riservata al comune la restante imposta calcolata applicando l’aliquota dello 0,3 per cento);

 3) L’importo della prima rata, scadente il 16/06/2014, è pari:

- al 50% dell’imposta calcolata applicando le aliquote e le detrazioni sopra indicate, deliberate per l’anno 2013;

Pagamento: il versamento dell’imposta deve essere effettuato o tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo sotto indicati oppure tramite apposito conto corrente postale n. 1008857615. Il codice comune da indicare  nel modello F24 è M298. Nel versamento dell’imposta relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, è necessario separare la quota comunale da quella statale.

 L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 12,00.

Tipologia immobili

Codice tributo IMU

Quota COMUNE

Codice tributo IMU quota STATO

Abitazione principale cat. A1, A8, A9 e pertinenze

3912

=====

Immobili ad uso produttivo cat. D

3930

3925

Aree fabbricabili

3916

=====

Altri fabbricati

3918

=====

4) Dichiarazione IMU: I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio,  sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta o sussistono i casi di cui al punto 2).

 T.A.S.I. (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

1) che, relativamente alla TASI, non avendo questo Ente provveduto a deliberare le aliquote e le detrazioni, il  pagamento in autoliquidazione del tributo è prorogato alla scadenza che verrà stabilita con decreto in fase di approvazione.

T.A.R.I. (TASSA RIFIUTI )

1) che gli avvisi di pagamento saranno spediti alle scadenze stabilite con delibera consiliare.

L’Ufficio Tributi di questo Comune, sito in via San Francesco n.5, è a disposizione per fornire ogni informazione in merito all’applicazione dell’Imposta Municipale Propria. Inoltre, è possibile calcolare l’imposta, compilare il modello di versamento F24 e visualizzare tutte le informazioni direttamente sul sito del Comune di Statte, www.comunedistatte.gov.it, entrando nella sezione  IMU on line, previa registrazione.

Statte, lì 30/05/14                                                                                                                

          Il Funzionario  Responsabile    

    Dott.ssa Monica GRECO