Legge 27 dicembre 2001, n.459 - elezioni politiche 2006 - termini e modalità di esercizio dell'opzione degli elettori residenti all'estero per il voto in italia.
Prot. n. 100 – area II – S.E./E.L
Sigg. Sindaci e Commissari, Comuni provincia LORO SEDI
Oggetto: legge 27 dicembre 2001, n.459 – elezioni politiche 2006 – termini e modalità di esercizio dell’opzione degli elettori residenti all’estero per il voto in italia. In occasione delle elezioni politiche della primavera 2006, gli elettori italiani residenti all’estero saranno chiamati ad eleggere, nell’ambito della circoscrizione estero di cui all’articolo 48, comma 3, della costituzione, dodici deputati e sei senatori, votando per le liste dei candidati che si presenteranno nella predetta circoscrizione.
La legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante “norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero”, con il relativo regolamento di esecuzione emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n.104, nel prevedere la modalità del voto per corrispondenza da parte degli elettori residenti fuori del territorio nazionale, fa salva la possibilità dei medesimi elettori di optare per il voto in Italia, in favore di candidati della circoscrizione nella quale è ricompreso il proprio comune di iscrizione nelle liste elettorali.
Nel rammentare che l’opzione è valida soltanto per una consultazione elettorale o referendaria e che, pertanto, la scelta di votare in Italia eventualmente espressa in occasione delle precedenti consultazioni referendarie ha esaurito ogni efficacia, si indicano di seguito i termini per l’esercizio di tale facoltà con riferimento alle prossime elezioni politiche.
L’elettore comunica l’opzione all’ufficio consolare per posta o mediante consegna a mano entro:
- 31 dicembre 2005, anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura (maggio 2006);
- entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni, in caso di scioglimento anticipato delle camere.
In entrambi i casi, l’opzione deve pervenire all’ufficio consolare non oltre il decimo giorno successivo all’indizione delle votazioni.
L’opzione può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Il Ministero degli affari esteri ha già dato avvio – attraverso i canali diplomatico/consolari - alla campagna d’informazione all’estero prevista dalla legge n. 459 del 2001, al fine di portare a conoscenza degli elettori i contenuti della legge medesima e, in particolare, i termini previsti per la suddetta opzione.
Peraltro, nell’intento di dare maggiore ampiezza e diffusione a tale informazione, si è ravvisata l’opportunità di diramare i medesimi contenuti sul territorio nazionale così da informare fin d’ora anche i connazionali residenti all’estero che si trovassero temporaneamente in Italia.
Si pregano pertanto le SS.LL. di voler dare notizia di quanto sopra, con opportuno risalto, anche attraverso i mezzi locali di informazione. Le SS.LL. vorranno altresì far conoscere l’allegata modulistica predisposta dal Ministero degli Affari Esteri, che potrà comunque essere reperita dai nostri connazionali residenti all’estero presso i consolati, i patronati, le associazioni, i “comites” oppure in via informatica sul sito web del ministero degli affari esteri www.esteri.it o su quello del proprio ufficio consolare.
Nel ringraziare della collaborazione si prega di fornire un cenno di assicurazione.
Il dirigente dell'area ( Paglialonga)