TRIBUTI ANNO 2020
Scadenze tributarie - L'IMU e la TARI per il 2020
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE INFORMA
I.M.U. - ACCONTO ANNO 2020
Entro il 16 GIUGNO 2020 deve essere effettuato il versamento dell’acconto o rata unica dell’imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l’anno d’imposta 2020.
ALIQUOTE: Si riportano le aliquote del tributo:
Fattispecie |
Aliquota |
Detrazioni |
Abitazione principale di cat. A1, A8, A9 e pertinenze (nei limiti di legge) |
0,47% |
€ 200,00 |
Tutti gli altri immobili |
1,06% |
- |
Quota riservata allo Stato:
Dell’imposta dovuta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota del 1,06 per cento, la quota statale è pari all’imposta calcolata applicando l’aliquota statale di base dello 0,76 per cento (è riservata al comune la restante imposta calcolata applicando l’aliquota dello 0,3 per cento);
ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO:
Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208
Per le abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale è prevista un agevolazione di legge pari al dimezzamento della base imponibile, a cui deve essere applicata l’aliquota ordinaria adottata dall’Ente fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1 – A/8 e A/9.
Per usufruire del beneficio devono manifestarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile a uso abitativo in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non sia classificato nelle categorie A/1-A/8-A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2021.
ESENZIONE IMU PER IL SETTORE TURISTICO
Ai sensi dell’art. 177 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, ad oggi in fase di conversione, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Versamento:
L’importo della prima rata è pari al 50% dell’imposta calcolata applicando le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il codice comune da indicare nel modello F24 è M298. Nel versamento dell’imposta relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, è necessario separare la quota comunale da quella statale.
L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 12,00.
Tipologia immobili |
Codice tributo IMU Quota COMUNE |
Codice tributo IMU quota STATO |
Abitazione principale cat. A1, A8, A9 e pertinenze |
3912 |
===== |
Immobili ad uso produttivo cat. D |
3930 |
3925 |
Altri fabbricati |
3918 |
===== |
Aree fabbricabili |
3916 |
===== |
Terreni agricoli |
3914 |
===== |
Dichiarazione IMU: I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo rispetto a quello in cui sono intervenute le fattispecie per le quali è ancora prevista la presentazione della dichiarazione IMU.
T.A.R.I. (TASSA RIFIUTI)
Dichiarazione: I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
Esenzioni: sono concesse su domanda degli interessati, da presentare annualmente entro il 30 settembre dell’anno di riferimento, nei limiti delle condizioni previste dal vigente Regolamento TARI.
L’Ufficio Tributi di questo Comune è a disposizione per fornire ogni informazione in merito all’applicazione dell’IMU e della TARI ai seguenti numeri telefonici:
099 4742842 ufficio IMU - 099 4742839 ufficio TARI, oppure a mezzo e-mail: tributi@comune.statte.ta.it e a mezzo pec: tributi.statte@pec.rupar.puglia.it.
Sul sito del Comune di Statte, www.comunedistatte.gov.it, è possibile accedere al calcolo dell’IMU con possibilità di generare il modello di versamento F24.
Statte, lì 27/05/2020
Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Monica GRECO